Concorso “1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato”. Illogicità manifesta nelle motivazioni. Disposta ripetizione della prova attitudinale di un candidato illegittimamente dichiarato inidoneo.

Il Tar Lazio, Sez. Prima Quater, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Ferraù & Associati, disponendo la ripetizione della prova attitudinale non superata.

Il ricorrente, infatti, nonostante avesse ottenuto valutazioni di compatibilità in occasione degli accertamenti attitudinali, è stato poi inspiegabilmente dichiarato inidoneo dalla Commissione finale.

Sicché ha proposto ricorso al Tar Lazio, al fine di contestare i numerosi profili di illegittimità del provvedimento di esclusione.

In esito alla trattazione cautelare del ricorso, i giudici del TAR, con ordinanza del 10 maggio 2024, hanno accolto le tesi proposte dallo Studio Ferraù & Associati, riconoscendo che “il giudizio finale di inidoneità espresso dalla Commissione non appare esente da profili di contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione.

Il TAR ha così disposto che il candidato fosse sottoposto ad una nuova verifica.

Disposta la rinnovazione degli accertamenti attitudinali, la contraddizione dell’amministrazione è venuta meno riconoscendo il ricorrente pienamente idoneo alla funzione lavorativa.

Con decreto motivato, il Tar Lazio ha pertanto ammesso il ricorrente a partecipare al corso di formazione per agenti di polizia.

Complimenti al giovanissimo nuovo operatore delle Forze dell’Ordine e ai genitori che tanto hanno creduto nelle potenzialità del loro ragazzo.