“CARTA DEL DOCENTE”: IL TRIBUNALE DI CATANIA CONFERMA IL DIRITTO DEL DOCENTE PRECARIO AL BENEFICIO DELLA CARTA ELETTRONICA.

Un’ulteriore decisione favorevole.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’attribuzione alla ricorrente della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (cd. Carta del docente), introdotta dall’art. 1 comma 121, della Legge n. 107/2015 (cd. Riforma della Buona Scuola), per i due anni in cui la docente ha prestato servizio alle dipendenze del MIM, oltre al rimborso delle spese legali dalla medesima sostenute.

Il Giudice del Tribunale di Catania ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della Direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno”.

In applicazione della normativa di settore e dei fondamentali principi enucleati dalla giurisprudenza, pertanto, il Giudice ha condannato il Ministero “agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo”.